Evitare Multe per Privacy Errata

[RISOLTO] (MULTE IN ARRIVO)  Se hai un Sito Internet leggi ORA… E’ IMPORTANTISSIMO!

Forse non lo sai ma quasi tutti i siti web presenti online sono sanzionabili e la responsabilità è di chi li gestisce…

Il problema è la mancanza dei checkbox obbligatori per legge, per il consenso alla Privacy e all’invio di Newsletter ed anche ad un uso dei Cookie non corretto.

Per capire se il tuo Sito Web è LEGALE continua a leggere oppure contattaci, cliccando qui

Le multe per i Siti Web che non rispettano la legge sulla privacy sono davvero alte, arrivano a superare
i 15.000 €…

Sanzioni
Per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 2630 c.c., modificato dall’art. 42, co. 1, L. 88/2009, sono previste sanzioni pecuniarie:
– per mancato adempimento degli obblighi di cui all’art 2250, co. 1, 2, 3, 4, c.c. (amministratore, sindaco, liquidatore, amministratore giudiziario e commissario governativo) tra 206 e 2.065 euro dalla Camera di Commercio;
– per inadempienze di comunicazione imposte dalla legge tributaria tra 258,23 e 2.065,83 euro.

Però c’è anche una Buona Notizia!
Appena a conoscenza delle multe pervenute abbiamo studiato la SOLUZIONE al Problema.

Il problema era sia tecnico (implementare i checkbox nei siti, ed in particolar modo in wordpress che ricopre quasi il 90% di questi), sia legale (cosa doveva essere inserito e come).
Per capire come mettere al SICURO te e il tuo Business Online contattaci subito, cliccando qui

Per tua conoscenza, i dati da pubblicare obbligatoriamente sul tuo sito web devono essere:

1) PARTITA IVA e contatti societari

è necessario che sulla HOME PAGE di ogni sito sia presente la Partita Iva dell’azienda proprietaria. L’obbligo di indicazione della Partita Iva vale anche per i siti che si limitano a pubblicizzare servizi o prodotti senza svolgere commercio elettronico. Altre informazioni relative alla società possono essere richieste da altre norme, ad esempio le norme sulla tutela dei consumatori e possono essere inserite all’interno del sito. Sono sempre necessarie denominazione sociale, sede, contatti.

2) Obbligo di pubblicazione di informazioni legali

Con l’entrata in vigore, il 29 luglio 2009, dell’art. 42 della Legge Comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009 n. 88) viene modificato l’art. 2250 del codice civile relativo alla pubblicazione, negli atti e nella corrispondenza, delle informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.); in particolare viene introdotta la sanzione amministrativa per l’omessa pubblicazione delle informazioni prescritte negli atti e nella corrispondenza e, solo per le società di capitali, nella rete telematica (sito web).

Informazioni da pubblicare:

  • ragione sociale e sede legale
  • l’ufficio del registro delle imprese ove è iscritta e il numero di iscrizione
  • codice fiscale e partita iva (sulla home page)
  • posta elettronica certificata
  • eventuale stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento
  • il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (per le società di capitali)
  • lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. “unipersonali”)La legge riguarda qualsiasi spazio su cui un’azienda ottiene visibilità online, anche sui social networks.

3) Informativa sulla Privacy

È obbligatoria quando il sito web:
– raccoglie dati personali (es. email, nome, informazioni tecniche di connessione);
– i dati sono raccolti per fini statistici o commerciali;
– i dati sono trasferiti ad un soggetto terzo (es. Google, Facebook, YouTube, ecc).

check-privacy

 

La legge italiana prevede che sia esplicitamente dichiarato:
– quali dati sono raccolti;
– come sono utilizzati;
– chi è il responsabile aziendale delle norme sulla privacy;
– nominativo delle persone, enti o società a cui possono essere forniti i dati;
– in caso di fornitura di dati sensibili, l’utente deve acconsentire selezionando una casella.
Per legge occorre anche:
– custodire in modo protetto le banche dati
– poter dimostrare da dove provengono i dati e quando/come hai ottenuto il consenso.

 

Regole per i Cookie

L’esito più probabile è che i gestori dei siti online non potranno più liberamente «installare cookie per finalità di profilazione e marketing sui terminali degli utenti senza averli prima adeguatamente informati e aver acquisito un valido consenso».

Cosa dovrebbe cambiare nella pratica? Innanzitutto i gestori di siti web avranno l’obbligo di informare gli utenti della presenza dei cookie “tecnici”, in grado cioè di raccogliere dati utilizzabili in un secondo momento, come ad esempio quelli per il login.

Con le nuove regole europee, infatti, «i cookie “tecnici” possono essere utilizzati anche senza consenso, ma rimane naturalmente fermo per i gestori dei siti l’obbligo di informare gli utenti della loro presenza in maniera il più possibile semplice, chiara e comprensibile».

Sarà obbligatorio invece, «il consenso preventivo e informato dell’utente per tutti i cookie “non tecnici”, quelli cioè che, monitorando i siti visitati, raccolgono dati personali che consentono la costruzione di un dettagliato profilo del consumatore, e che proprio per questo motivo presentano maggiori criticità per la privacy degli utenti».

 

 

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          freccia4

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